ENERGY MANAGER - Obbligo comunicazione entro il 30 Aprile

L'energy manager, figura introdotta in Italia dalla Legge 10/91, è un soggetto che ha il compito di gestire ciò che riguarda l’energia all’interno di un’azienda, un ente pubblico, o più in generale una struttura, verificando i consumi, ottimizzandoli e promuovendo interventi mirati all’efficienza energetica e all’uso di fonti rinnovabili.

Le soglie oltre le quali diventa obbligatoria la nomina, espresse in tonnellate equivalenti di petrolio (tep), sono le seguenti:

- 10.000 tep per le imprese del settore industriale;
- 1.000 tep per i soggetti dei settori civile, trasporti e terziario.

(1.000 tep corrispondono a circa 1,2 milioni di m3 di gas naturale o a 5,3 milioni di kWhe in usi finali)

La nomina di legge è annuale e va inviata entro il 30 aprile alla FIRE – Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia – che gestisce istituzionalmente le nomine degli energy manager ai sensi della legge 10/1991 e pubblica annualmente l'elenco degli energy manager nominati. La nomina deve essere inviata esclusivamente attraverso la piattaforma NEMO (Nomina Energy Manager On-line) disponibile all’indirizzo nemo.fire-italia.org

L'incarico di tecnico responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’energia consiste nella raccolta e nell’analisi dei dati sui consumi energetici e nella promozione dell’uso efficiente dell’energia nella propria struttura – ossia nell’essere un energy manager – e può essere svolto sia da un dipendente, sia da un consulente esterno.

Per i soggetti che procedono volontariamente alla nomina non è prevista alcuna scadenza in caso di prima nomina. Devono poi rispettare la scadenza del 30 aprile negli anni seguenti, come i soggetti obbligati, come sancito dal punto 5 della nota esplicativa della Circolare MiSE del 18 dicembre 2014.

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