FRESATO DI ASFALTO : PUBBLICATI I CRITERI PER LA CESSAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIFIUTO (END OF WASTE)

A partire dal 3 luglio 2018 saranno in vigore i criteri per la la cessazione della qualifica di rifiuto ("End of waste") del fresato di asfalto

Sulla Gazzetta ufficiale n. 139 del 18 giugno 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 28 marzo 2018, n. 69 recante “Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di conglomerato bituminoso ai sensi dell’articolo 184 -ter , comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”.

Si tratta del cosiddetto “fresato d’asfalto” ovvero, del "conglomerato bituminoso recuperato mediante fresatura degli strati del rivestimento stradale, che può essere utilizzato come materiale costituente per miscele bituminose prodotte in impianto a caldo".

Vengono così stabiliti i criteri specifici in presenza dei quali il fresato d’asfaltocessa di essere qualificato come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 se soddisfa i seguenti 3 criteri:

  1. è utilizzabile per gli scopi specifici di cui alla parte a) dell’Allegato 1;
  2. risponde agli standard previsti dalle norme UNI EN 13108-8 (serie da 1-7) o UNI EN 13242 in funzione dello scopo specifico previsto;
  3. risulta conforme alle specifiche di cui alla parte b) dell’Allegato 1.

La sussistenza contemporanea dei criteri sopracitati determina la qualifica di “granulato di conglomerato bituminoso

Dei 6 articoli che compongono il Decreto sono da menzionare:

  • l’articolo 4 “Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni” in base al quale sarà compito del produttore, attestare il rispetto delle condizioni di cui ai punti 1, 2, 3, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, che dovrà essere inviata all’autorità competente e all’agenzia di protezione ambientale territorialmente competente
  • l’articolo 5 “Sistema di gestione ambientale” che prevede “semplificazioni” per le imprese registrate ai sensi del regolamento EMAS e per le imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001;
  • l’articolo 6 “Norme transitorie e finali” che, al comma 1, prevede che “Ai fini dell’adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore, entro centoventi giorni dall’entrata in vigore dello stesso (quindi, entro il 3 luglio 2018), presenta all’autorità competente un aggiornamento della comunicazione effettuata ai sensi dell’articolo 216 o un’istanza di aggiornamento dell’autorizzazione ai sensi del Titolo III -bis della Parte II e del Titolo I, Capo IV, della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

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