Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”

Obiettivo della Circolare è quello di ridurre, i rischi connessi allo sviluppo di incendi presso impianti che gestiscono rifiuti. Il punto di partenza restano le recenti linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti in vigore.

Sottolineiamo come la Circolare dia particolari indicazioni operative (ad esempio vedasi il Paragrafo 6.0 della Circolare) che in alcuni versi si prefigurano come novità nel panorama normativo vigente. Di seguito i punti salienti:

Certificato di prevenzione Incendi

Qualora lo stoccaggio di rifiuti annoveri un'attività di cui all'allegato I al D.P.R. 151/2011, il ministero raccomanda di dare corso agli adempimenti ai fini della sicurezza antincendi previsti dagli artt. 3 e 4 del decreto. 

Gestione dei rischi e delle emergenze

Come previsto per qualsiasi luogo di lavoro, negli impianti di gestione dei rifiuti devono essere attuate le misure di prevenzione e protezione previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché dalle norme generali di prevenzione degli incendi, che impongono al datore di lavoro di valutare tutti i rischi connessi all'esercizio dell'impianto.
Assumono pertanto un ruolo nevralgico le azioni previste nel piano di emergenza ed evacuazione, che deve tener conto anche di possibili rischi di natura chimica e biologica.

Organizzazione degli stoccaggi

  • rifiuti liquidi devono essere stoccati in serbatoi ovvero contenitori a norma, in possesso di adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, opportunamente etichettati e dotati dei sistemi di sicurezza, con particolare riferimento al posizionamento in bacini a tenuta per contenimento di eventuali sversamenti in fase di movimentazione dei contenitori o di rottura dei medesimi.
  • i rifiuti di natura solida possono essere stoccati anche in cumuli, ma con altezze limitate.

Tempistiche degli stoccaggi

Con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione vine indicato che:

  • i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) devono essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (dodici) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell’impianto;
  • i rifiuti in uscita dall’impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell’allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell’allegato B relativo alla Parte Quarta del D.Lgs.152/06. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

 Criteri di accettabilità dei rifiuti con analisi semestrali

Secondo la circolare è previsto che qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso l'analisi deve essere effettuata almeno ogni se (6) mesi.

Direttore Tecnico

La gestione operativa dell'impianto deve essere affidata ad un direttore tecnico, opportunamente formato e che abbia superato le verifiche di idoneità previste dall'art. 13, comma 1, del DM 3 giugno 2014, n. 120: a lui spettano i compiti di controllo a partire dalla fase di accettazione dei carichi nell'impianto, fino alla fase di trasporto all'eventuale successivo impianto di destinazione.
Il direttore tecnico, che deve essere sempre presente in impianto, deve assicurare, ovvero collaborare con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove tali figure non siano coincidenti) affinché nella gestione operativa delle attività presso l'impianto sia data attuazione a tutte le disposizioni di sicurezza previste dalla norma specifica di settore.

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Circolare ministeriale recante “Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi”.

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