PIANO DI EMERGENZA INTERNO RIFIUTI - ADEGUAMENTO ENTRO IL 4 MARZO 2019

Ai sensi della Legge 1° dicembre 2018 n. 132, all'Art. 26-bis, i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, entro il 04/03/2019 sono obbligati alla predisposizione del Piano di Emergenza Interno (PEI). Il piano deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Sulla base delle informazioni fornite dai gestori degli impianti, e d’intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, il prefetto predispone, entro un anno, il piano di emergenza esterna all’impianto (PEE) e ne coordina l’attuazione. 

Lo scopo della legge è quello di controllare e circoscrivere possibili incidenti, attuare misure necessarie per proteggere la salute umana e l’ambiente, informare i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti sui rischi, provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente.

Gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti rientranti nel D.Lgs. 105/2015 (SEVESOIII), poichè all'Art. 20 dello stesso è prevista già la predisposizione del Piano di Emergenza Interno e che ha caratteristiche equivalenti, salvo note in divenire, possono ritenersi già rispondenti agli obblighi di cui all'Art. 26-bis della Legge 132/2018

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